Il Consigliere: “Credo sia importante dotarsi di nuovi strumenti per regolare correttamente, nell’interesse di tutti, questo rilevante fenomeno”
Regione Lazio – “L’assenza di una regolamentazione del fenomeno lobbistico ha fatto sì che spesso lo si associasse a pratiche poco limpide, se non addirittura corruttive, volte a far prevalere interessi di piccoli gruppi di potere su quelli della collettività”.
Lo ha detto Paolo Ciani, capogruppo di Democrazia Solidale – Demos in Regione Lazio, commentando il deposito della Pl dal titolo Disciplina per la trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio e la Giunta regionale del Lazio.
“Il confronto con i rappresentanti di interessi, al contrario, deve essere elemento di democraticità di un moderno sistema istituzionale ed è disciplinato in molti ordinamenti, trovando pieno riconoscimento a livello europeo, nella Carta costituzionale e in altri ordinamenti. È per questo che come Demos vorremmo dotare anche il Lazio di una norma specifica al riguardo”.
“Recentemente la stessa ministra Cartabia era intervenuta sul tema, sottolineando che occorre altresì fare i conti con le lacune. La frammentarietà e, talvolta, le contraddizioni che caratterizzano le regolazioni dell’attività di rappresentanza degli interessi particolari presso i decisori pubblici (il lobbying) e del conflitto di interessi.
Credo sia importante per una Regione all’avanguardia come il Lazio, dotarsi di nuovi strumenti per regolare correttamente nell’interesse di tutti questo rilevante fenomeno”.
In considerazione di ciò, la presente legge, ispirandosi ai principi di trasparenza e legalità, riconosce dei diritti in capo ai rappresentati di interessi, riconoscendone il valore e la professionalità. Creando un Registro al fine di rendere pubblico e accessibile l’interesse rappresentato da coloro che interagiscono con le istituzioni regionali.
LA PROPOSTA DI LEGGE DEPOSITATA
Art 1. Finalità della legge. L’attività di lobbying è volta a fornire una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte.
Art 2. Definizioni. In particolare si differenzia la figura professionale del rappresentante di interessi da quella del privato cittadino. .
Art 3. Istituzione di un registro pubblico dei rappresentati di interessi. Stabilisce i dati che devono essere inseriti per l’iscrizione e demandando ad un provvedimento dell’ufficio di Presidenza del Consiglio la successiva regolamentazione.
Artt 4 e 5. Elenco dei requisiti minimi per l’iscrizione al registro.
Art 6. Impone ai rappresentanti di interessi la redazione di una relazione annuale contente l’elenco delle attività di rappresentanza poste in essere, nonché l’elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività.
Art 7. Riconosce dei diritti ai rappresentanti di interesse quali la facoltà di accedere alle sedi istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale nel rispetto delle norme e dei regolamenti regionali in materia, nonché di acquisire documenti relativi ai processi decisionali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, nonché mediante l’utilizzo del portale intranet del Consiglio regionale.
Art 8. Prevede delle sanzioni per i rappresentati di interesse che non si conformano alle disposizioni previste dalla presente legge, le quali vanno dalla sospensione alla cancellazione dal registro, implicando un danno reputazionale notevole per i rappresentanti di interesse. Gli articoli 9 e 10 disciplinano l’entrata in vigore e le disposizioni di carattere finanziario, prevedendo che dall’attuazione della legge non derivino nuovi oneri per la Regione