Onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo, l’aggressione o la molestia reiterata, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni – no, Presidente, non si tratta di ragazzate o di scherzi – è violenza.
Quelle che ho letto sono le definizioni di cyberbullismo, presenti nella legge n. 71 del 2017, e di bullismo che introduciamo nella presente norma. Violenza: violenza rivolta e diffusa, soprattutto, tra i giovani. Quasi sempre, infatti, questa forma di aggressione vede come vittime i minori che frequentano le scuole o che sono coinvolti in attività di gruppo. Normalmente, le vittime si sentono totalmente vulnerabili e incapaci di difendersi autonomamente. L’aggressione può essere fisica nei confronti di persone o beni di proprietà, oppure verbale, sia diretta, sia indiretta. Tra le forme di aggressione verbale diretta ci sono gli insulti e le minacce, tra quelle indiretta c’è la diffusione di voci finalizzate al danneggiamento della reputazione altrui e all’esclusione da un gruppo.
Nella suddivisione che ci siamo dati con gli altri relatori, che ringrazio per la fruttuosa collaborazione in tutti questi mesi, a me spetta approfondire meglio gli articoli 3 e 4 e lo farò rapidamente per poi concludere con qualche altro pensiero.
L’articolo 3 prevede la delega legislativa al Governo per l’adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo da esercitarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.
Nel dettaglio, il comma 1 dispone che, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo sia delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti: a promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico agli studenti presso le istituzioni scolastiche; a predisporre una piattaforma di formazione e di monitoraggio destinata alle scuole, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; a prevedere il potenziamento del servizio per l’assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, anche mediante il numero pubblico “Emergenza infanzia 114”; a prevedere che l’Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; a prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamino espressamente le disposizioni di cui all’articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l’uso della rete; a prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova campagne periodiche di informazione, di prevenzione e di sensibilizzazione; a stanziare le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso l’istituzione di un fondo specifico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di tali decreti legislativi, possono essere adottati, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri, uno o più decreti legislativi integrativi o correttivi.
L’articolo 4 introduce alcune modifiche al DPR n. 249 del 1998, cioè al regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, prevedendo, nell’ambito dei diritti e dei doveri dello studente, l’impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcol o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, integrando la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità.
Su questo, vorrei iniziare a soffermarmi, perché si rivela particolarmente importante. La scuola, infatti, è il luogo di crescita civile e culturale della persona e rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva, sia della cultura dell’osservanza delle regole, sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri ed è, quindi, necessario il compimento di un’alleanza educativa tra famiglia, studenti ed operatori scolastici. Pertanto, la modifica del DPR n. 249 del 1998, cioè dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è fondamentale, perché i genitori dei ragazzi coinvolti, sia che siano vittime, sia che siano colpevoli, soprattutto se gli episodi accadono nel contesto scolastico, sono spesso gli ultimi a venire a sapere di questi gravi atti, tanto da creare un clima spesso omertoso, che rischia di alimentare, come, purtroppo, è già avvenuto, degenerazioni gravissime e conseguenze altrettanto gravi, le più gravi, come il suicidio.
Lo strumento del Patto educativo di corresponsabilità è, quindi, uno strumento di dialogo tra scuola e famiglia, un impegno sottoscritto tra la scuola e il genitore, affinché si lavori insieme e in costante dialogo con l’obiettivo che la famiglia riacquisti l’importante ruolo educativo che ha nei confronti dei figli e si fidi di più della scuola, come luogo di crescita civica, insieme.
Ecco, Presidente, molte ricerche e molti dati hanno mostrato come questi fenomeni, seppur recenti nel nostro Paese, nel nostro mondo occidentale, siano fenomeni in grande crescita. Alcuni dati, alcune ricerche, come quella recente di Save the Children, rilevano che un giovane su quattro, tra i 6 e i 17 anni, almeno una volta nella vita, ha subito un episodio di bullismo.
Il cyberbullismo è comunque in aumento e spesso i social network sono il principale strumento utilizzato per il cyberbullismo, seguiti dalle chat, dai messaggi e dai videogiochi online. I ragazzi che subiscono bullismo o cyberbullismo spesso tacciono e non denunciano gli episodi. Secondo studi recenti, solo il 5 per cento delle vittime lo segnala alle autorità competenti, Peraltro, coloro che hanno sperimentato episodi di bullismo e cyberbullismo hanno maggiori probabilità di sviluppare difficoltà relazionali, sentirsi depressi, soli, ansiosi, avere scarsa autostima o sperimentare pensieri suicidari; ma anche i bulli possono spesso sviluppare problemi psicologici a lungo termine.
Questa nuova proposta legislativa, inserendosi nel solco tracciato dalla legge n. 71 del 2017, rafforza la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso una serie di misure diversificate, che mirano a prevenire il fenomeno e a rieducare i soggetti coinvolti in tali comportamenti aggressivi. In tale ottica nel tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo saranno presenti esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell’Istruzione e del merito. Nel piano di contrasto a tali fenomeni saranno coinvolti primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento, adotterà un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituirà un tavolo permanente di monitoraggio, del quale faranno parte i rappresentanti degli studenti, degli insegnanti e delle famiglie ed esperti di settore. Inoltre, si rafforza il sostegno psicologico scolastico, per favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi, nonché per prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie. Il progetto – e ormai direi la legge -, che oggi discutiamo, rappresenta un importante strumento per la tutela dei minori e per la promozione di una cultura del rispetto e della tolleranza. Grazie a queste misure sarà infatti possibile porre le basi per un reale contrasto di questo fenomeno e garantire ai giovani un ambiente più sano e sicuro in cui crescere e formarsi. Ovviamente – dobbiamo ricordarlo sempre – trattandosi di bambini e di ragazzi, la principale forma di prevenzione di atteggiamenti aggressivi deve restare l’esempio di noi adulti, ma non è sempre così e capita che i più piccoli crescano con modelli di riferimento violenti sia nelle parole che negli atteggiamenti. Sugli adulti va poi aggiunta una piccola particolarità. Trattandosi di tecnologie in evoluzione, gli adulti arrivano sempre in ritardo. Colpisce molto parlare con i genitori dei compagni di classe, anche dei nostri figli, su quanto poco si conosca dell’evoluzione delle tecnologie a disposizione dei ragazzi. Internet e telefono cellulare sono divenuti ulteriori potenziali mezzi, attraverso cui compiere e subire prepotenze e soprusi. Mi colpiva rileggere alcune testimonianze, in cui alcune persone vittime di bullismo raccontavano: per noi quando tornavamo a casa terminava tutto. Attraverso il cyberbullismo, quello che uno subisce a scuola ha una continuazione perenne e non si sa mai quando possa finire. Anche una singola offesa, divulgata a molte persone attraverso Internet o telefoni cellulari, può recare danno alla vittima, potendo raggiungere una platea ampia di persone contemporaneamente, ed essere rimbalzata dall’uno all’altro, ipoteticamente in modo illimitato, con notevole ampiamento della gravità e della natura dell’attacco. Pur sapendo che è una materia molto in evoluzione, perché si evolve attraverso il rapido evolversi della tecnologia, con questa norma noi vogliamo provare a stare al passo con i tempi, soprattutto nella protezione dei più deboli, come i minori, i minori vittime, ma spesso anche coloro che compiono la molestia e l’atto di bullismo o di cyberbullismo, che, come detto dai relatori che mi hanno preceduto, spesso sono persone e ragazzi deprivati dal punto di vista culturale e di protezione. Pertanto, anche io voglio ringraziare innanzitutto i colleghi relatori. Mi perdonino le relatrici, ma forse una menzione va al relatore Dori, che nella scorsa legislatura con la sua proposta di legge aveva molto lavorato e che, quindi, giustamente, si è molto appassionato in questi mesi, perché potesse prontamente ritrovare una composizione anche in questa legislatura. Devo ringraziare anche i presidenti delle Commissioni, in particolare il presidente della Commissione giustizia, perché ha saputo condurre un’opera di mediazione e anche fare un passo indietro, per permettere che la norma prendesse forma. In tal senso, una preoccupazione condivisa ha preso forma in questa legge. Naturalmente devo ringraziare tutto il personale delle Commissioni giustizia e affari sociali, che ci ha supportato e sopportato in questi mesi, in cui è sembrata un pochino difficile l’evoluzione della norma; credo però che siamo arrivati a un provvedimento, con il lavoro di tutti, con la passione di tutti e con la competenza di tutti. Anche tra i relatori ci sono competenze molto specifiche su questo argomento, che derivano dai nostri studi, dai nostri lavori e dalle nostre passioni. Insieme siamo riusciti a proporre un testo di legge che, se come spero e credo sarà approvato prontamente, sarà un sostegno importante per i nostri ragazzi.